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Lavoratori intermittenti di aziende che hanno presentato richiesta di CIGO, FIS o Deroga- risposta fornita dalla Direzione centrale a quesiti

Gent.mi,

inoltro la risposta trasmessa dalla nostra direzione centrale.

Come noto, le tipologie di lavoro intermittente sono due:

1) con obbligo di risposta alla chiamata e, in cambio di tale obbligo, il lavoratore - oltre alla retribuzione commisurata alle ore di lavoro effettivamente svolte - riceve l’indennità di disponibilità per i periodi di inattività;

2) senza obbligo di risposta alla chiamata e, quindi, il lavoratore non percepisce l’indennità di disponibilità nei periodi di inattività.

Nei periodi di effettiva occupazione, quindi in entrambe le tipologie sopra richiamate, il lavoratore è titolare di tutti diritti spettanti agli altri lavoratori subordinati e, pertanto, è destinatario anche dell’eventuale integrazione salariale richiesta dal datore, se ha risposto alla chiamata prima del verificarsi dell’evento sospensivo o riduttivo dell’attività lavorativa.

Al contrario, se l’evento sospensivo si verifica quando il lavoratore non è ancora stato chiamato e, quindi, quando non sta lavorando, non ha diritto all’integrazione salariale perché non esiste una retribuzione persa da integrare. Alla stessa conclusione si deve giungere anche quando il lavoratore, come avviene nel caso di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, riceva l’indennità di disponibilità che, non avendo natura retributiva, non risulta integrabile.

Le predette considerazioni valgono sia in caso di fis, sia in caso di cigd.

Cordialmente

Luigina Gagliardi

Dirigente area ammortizzatori sociali, sostegno alla non autosufficienza,  credito e welfare

INPS- Direzione regionale UMBRIA

075.5037229