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chiarimenti codici esposizione conguaglio

Comunicazione INPS indirizzata al Presidente dell'odcec di Terni Dott. Carmelo Campagna

Preg.mo Presidente,

con riferimento alle comunicazioni inviate dal team INPS-UniemensCig e Fondi di Solidarietà con l'indicazione dei codici esposizione conguaglio che stanno pervenendo in questi giorni tramite cassetto previdenziale, si precisa che le stesse  sono in linea con le indicazioni del messaggio Hermes n. 1775/2020.

Tale messaggio ha previsto che le prestazioni di cassa integrazione per covid 19 autorizzate entro i limiti di fruizione (in riferimento al biennio mobile ai sensi dell’art. 13 comma 1 dl 9/2020 e art. 19 comma 1 dl 18/2020) devono essere conguagliate con il codice già in uso L038, perché sono a carico della gestione di afferenza.

Si precisa che le ore non vengono conteggiate, è solo un'imputazione contabile per la copertura degli oneri. Solo per le autorizzazioni di cassa ordinaria per covid 19 oltre i limiti di fruizione occorre utilizzare i codici di nuova istituzione. Con riferimento al FIS, si conferma che nel Cassetto previdenziale risultano disponibili i relativi codici conguaglio.

Si coglie l’occasione per sollecitare la sistemazione delle denunce relative al mese di febbraio 2020 legate alla corretta esposizione dei codici di sospensione come previsto, tra l’altro, nel messaggio 1789/2020.

Si ricorda che entro il 20 maggio le aziende che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione così come previsto dalla citata circolare, potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi.

Le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N969”, che assume il significato di “Sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, Art. 62 comma 2”; e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Si sottolinea che le aziende, mediante l’inserimento dei codici di sospensione indicati all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti.

È di tutta evidenza che l’errata o mancante esposizione dei codici di sospensione è ostativa ai fini del rilascio del DURC.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse occorrere al riguardo.

Silvia Costanza Marchetti