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Re: Cig dl 41/2021

Gent.mi,

è appena stato pubblicato il msg 1297 sulla CIG prevista dal Decreto Sostegni di cui, come di consueto, si evidenziano le parti salienti. Di particolare rilievo è la novità illustrata nel punto 11.

Cordialità,

Luigina Gagliardi



Premessa


Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (di seguito, anche decreto Sostegni), interviene, tra l’altro, sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica in atto.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, prevede, infatti, novità sia sul fronte normativo che sul piano operativo.

Riguardo al primo ambito, il decreto Sostegni rimodula i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

In particolare, l’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 e, proseguendo sulla logica della selettività già tracciata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di bilancio 2021), differenzia sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.

Il comma 1 dell’articolo 8 prevede, infatti, che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per tali misure di sostegno al reddito, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio, nonché le relative istruzioni operative, con il presente messaggio si forniscono le prime informazioni in ordine alle predette novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021.
  
 

  1. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria

     

Come anticipato in premessa, l’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 introduce un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.

Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione che segue:
 

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
  • ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

    

  1. Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga

     

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 8 del decreto Sostegni, i datori di lavoro che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono richiedere rispettivamente i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive.

Si rammenta che, in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, i medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente.

Conseguentemente i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Va tuttavia evidenziato che il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, (causale DL 178- ndr)  deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.
  
  

  1. Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO)

     

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previsti dal decreto-legge n. 41/2021, come sopra individuate, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21.

Inoltre, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal menzionato decreto e relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti nuove causali:

“COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;
“COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.


  
4. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020


L’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, richiama gli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18/2020.

Conseguentemente, anche le imprese che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”.

  
5. Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19” previsti dal decreto–legge n. 41/2021

La previsione normativa di cui al menzionato decreto-legge n. 41/2021, consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l’ASO e la CIGD, come precedentemente descritti), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

  
6. Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto–legge n. 41/2021

L’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto–legge n. 41/2021 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario previsti dal medesimo decreto–legge trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto–legge). 
  

7. Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)


Anche nel settore agricolo viene previsto un ulteriore possibile periodo di accesso ai trattamenti di integrazione salariale. In tal senso, l’articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 41/2021 prevede che i datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il suddetto trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda previsti dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Si rammenta che, in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 304, della legge n. 178/2020, i datori di lavoro del settore agricolo possono richiedere i trattamenti in parola per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 120 giornate dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente.

Va tuttavia evidenziato che il periodo di 90 giornate previsto dall’articolo 1, comma 304, della legge di bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per l’invio delle domande.

 
8. Termini di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA


L’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 41/2021, in linea con la disciplina a regime, stabilisce che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario, previsti dal menzionato decreto-legge, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il secondo periodo del medesimo comma prevede altresì che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021.

Atteso che detta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021. Conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

Alle medesime conclusioni si perviene per quanto attiene ai termini di trasmissione delle domande di trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli, in relazione alla disposizione contenuta al comma 8 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021.

        
9. Termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19


L’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 41/2021 conferma che, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

  
10. Modalità di pagamento della prestazione


In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Riguardo al pagamento diretto, si precisa che l’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 41/2021, richiama anche l’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, che regolamenta il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.

Conseguentemente, la citata disciplina – come illustrata nel messaggio n. 2489/2020 e nella circolare n. 78/2020 - trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti previsti dal decreto Sostegni.
  
11. Estensione dell’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga


Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 6 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021, estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.

Si ricorda che, prima dell’intervento operato dal decreto Sostegni, l’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di CIGD era limitato alle sole aziende plurilocalizzate in forza della previsione contenuta nell’articolo 22, comma 6-bis, del decreto-legge n. 18/2020.

Quindi, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza da COVID–19 decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto.

  
12. Assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi


Per consentire l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015 (Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato e Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione) - non gestiti dall’Istituto – il comma 7 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 prevede uno stanziamento massimo a carico del bilancio statale di complessivi 1.100 milioni di euro, per l’anno 2021, che saranno trasferiti ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.


  
13. Flusso telematico “UniEmens-Cig”

Il comma 5 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 stabilisce che per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa disciplinate dal medesimo articolo 8 e, quindi, decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

I contenuti della modifica normativa e le conseguenti indicazioni operative, che consentano la gestione informatica del nuovo flusso, saranno illustrati con apposita circolare di prossima pubblicazione.

  
14. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga


L’articolo 9, comma 3, del decreto–legge n. 41/2021 estende le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto (cfr. il precedente paragrafo 2), dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale.

Conseguentemente potranno essere integrati i trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.

A tal fine, il medesimo comma 3 dell’articolo 9 prevede una implementazione delle risorse destinate allo specifico Fondo di solidarietà del settore per un importo pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021.

Si rammenta, che un’analoga disposizione integrativa è stata prevista dall’articolo 1, comma 714, della legge n. 178/2020, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle medesime imprese con riferimento ai periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per una durata massima di 12 settimane.