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DL 52 del 16.06. CIGO, Fis, proroga termini per Rem ed emersione lavoro irregolare. Stralcio

Gent. mi, 

Vi segnalo il DL in oggetto, entrato in vigore oggi, di cui, di seguito, uno stralcio. 

Per poter procedere, rimaniamo sempre in attesa delle circolari INPS. 

Art. 1           Norme speciali in materia di trattamento ordinario             di integrazione salariale e assegno ordinario1.. esclusivamente per  i  datori  di  lavoro  che  abbianointeramente fruito del periodo  precedentemente  concesso  fino  alladurata massima di quattordici settimane, e'  possibile  usufruire  diulteriori   quattro   settimane   anche   per   periodi    decorrentiantecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata  massimadi  diciotto  settimane  considerati   i   trattamenti   riconosciuticumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22,  sia  aisensi del presente comma, mediante il riconoscimento  delle  medesimeulteriori massime quattro settimane... 2. In deroga a quanto previsto a legislazione vigente,  le  domandeper i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del  decreto-legge  17marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devonoessere presentate, a pena  di  decadenza,  entro  la  fine  del  mesesuccessivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensioneo  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In   sede   di   primaapplicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  altrentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presentedecreto se tale ultima data e' posteriore a quella di  cui  al  primoperiodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzionedell'attivita'  lavorativa  che  hanno  avuto  inizio   nel   periodoricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e'fissato, a pena di decadenza, al 15  luglio  2020.  Indipendentementedal  periodo  di  riferimento,  i  datori  di  lavoro   che   abbianoerroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da  quelli  acui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che  nehanno impedito l'accettazione, possono presentare  la  domanda  nellemodalita'  corrette   entro   trenta   giorni   dalla   comunicazionedell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione diriferimento, a pena di  decadenza,  anche  nelle  more  della  revocadell'eventuale     provvedimento     di      concessione      emanatodall'amministrazione  competente;  la  predetta  presentazione  delladomanda, nella modalita' corretta, e' considerata comunque tempestivase presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto. Per le domande presentate  ai  sensi  del  presentecomma, non opera quanto previsto dall'articolo 19,  comma  2-bis  deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  successive  modificazioni  eintegrazioni. (rinnovo o proroga  dei  contratti  a  tempodeterminato, anche a scopo di somministrazione.)    3. In caso di pagamento  diretto  della  prestazione  di  cui  agliarticoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  esuccessive modificazioni  e  integrazioni,  da  parte  dell'Inps,  ildatore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto  tutti  i  datinecessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salarialeentro la fine del mese successivo a quello in  cui  e'  collocato  ilperiodo di integrazione salariale, ovvero, se  posteriore,  entro  iltermine  di  trenta  giorni  dall'adozione   del   provvedimento   diconcessione. In sede di prima  applicazione,  i  termini  di  cui  alpresente  comma  sono  spostati  al  trentesimo   giorno   successivoall'entrata in vigore del presente decreto se  tale  ultima  data  e'posteriore a quella di cui al primo  periodo.  Trascorsi  inutilmentetali termini, il pagamento della prestazione  e  gli  oneri  ad  essaconnessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.Art. 2                Modifica dei termini per la presentazione                         della domanda di Rem    1. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  82,  comma  1,  deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande  per  il  Reddito  diemergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020. Art. 3  Modifica dei termini per la presentazione delle domande di  emersione  di rapporti di lavoro irregolare  e  di  rilascio  di  permesso  di  soggiorno temporaneo.    1. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  103,  comma  5,  deldecreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  domande  di  emersione  dirapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo,di cui  ai  commi  1  e  2  del  predetto  articolo,  possono  esserepresentate entro il 15 agosto 2020.