Con la risposta a interpello n. 125 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni spunti interessanti in ordine ai presupposti necessari ai fini del riconoscimento della soggettività tributaria del trust e ai limiti entro i quali la struttura dell'atto istitutivo e la concreta configurazione dei rapporti tra trustee, beneficiari e guardiano possono incidere sulla qualificazione del trust quale soggetto fiscalmente interposto.
La riforma dell’adempimento collaborativo rafforza il modello organizzativo sul quale si fonda il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. La circolare n. 6/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce (par. 2.5) la portata delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.Lgs. n. 128/2015, confermando la centralità del principio della Interfaccia Unica, il ruolo della nuova Direzione specialistica dell'Agenzia delle Entrate e il coordinamento preventivo con la Guardia di Finanza nello svolgimento delle attività istruttorie nei confronti dei contribuenti aderenti al regime.
Con la risposta a interpello n. 172 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della valutazione della disciplina limitativa del riporto delle perdite volta a contrastare fenomeni di indebita compensazione intersoggettiva di componenti reddituali, non trovano applicazione le limitazioni qualitative e quantitative, aventi come parametro i test di vitalità economica e il limite patrimoniale, di cui al comma 7 dell'art. 172 del TUIR, poiché nel caso concreto nessun effetto elusivo che la norma intende specificamente contrastare è ravvisabile con riferimento al loro riporto.
Con la risposta a interpello n. 173 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che i datori di lavoro possono applicare, nel 2026, l'imposta sostitutiva del 15% ai compensi da essi ritenuti riconducibili al trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, su un importo complessivo annuo agevolabile non superiore a 800 euro, corrisposti ai lavoratori che nel medesimo periodo d'imposta 2026, sono titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.