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IPSOA Quotidiano - Fisco

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  • Tra le novità del decreto IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2024), attuativo della legge delega fiscale, si trovano anche le disposizioni che regolano il trattamento fiscale della scissione mediante scorporo, che fino al 31 dicembre 2024 non veniva differenziato rispetto al regime tributario della scissione ex art. 2506 c.c.. Viene così colmato il vuoto normativo venutosi a creare a seguito dell’introduzione dell’istituto nell’ordinamento domestico con il D.Lgs. n. 19/2023. Le previsioni riguardano la neutralità fiscale, la trasmissione delle posizioni soggettive, le riserve in sospensione d’imposta e il riporto delle perdite.
  • Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i coefficienti aggiornati ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non accatastati e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine dovute per l'anno 2025. I coefficienti sono stati approvati con D.M. 14 marzo 2025 del Ministero dell'Economia e delle finanze.
  • Con la circolare n. 5/D del 2025 l’Agenzia delle Dogane ha invitato gli Uffici dei Monopoli a promuovere l’utilizzo della piattaforma PagoPA anche per il pagamento delle somme una tantum, sostituendo la modalità di pagamento effettuata tramite il modello di versamento F24. Ai rivenditori di generi di monopolio è consentita la facoltà di corrispondere la somma una tantum dovuta - sia in un’unica soluzione che mediante pagamento rateizzato - utilizzando il modello di versamento F24 o attraverso le funzionalità disponibili sulla piattaforma digitale PagoPA.
  • Con un nuovo chiarimento, il Garante della Privacy ha evidenziato che il nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, che andrà a regime dal 1° gennaio 2026, è in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
  • Dopo un iniziale periodo di incertezze, sollevate dagli operatori di settore, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli è intervenuta, con comunicato, per fornire chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai beni destinati alle piattaforme offshore site nelle acque territoriali, e quindi nel territorio unionale. Ai fini IVA è stata confermata l’applicazione dello speciale regime di non imponibilità già previsto dalla vigente disciplina. Ai fini accise, invece, l’Agenzia si sofferma sugli effetti dell’abrogazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, rientrante nel più ampio processo di riforma di tale disciplina, affermando la necessità di assoggettare ad accisa i prodotti energetici riforniti alle piattaforme ubicate nel mare territoriale.