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IPSOA Quotidiano - Fisco

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  • Il decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto Omnibus), approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026, introduce il comma 3-quater nell’art. 54 del TUIR, con l’obiettivo di chiarire il trattamento tributario dei proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquistati da terzi, inclusi quelli connessi ai bonus edilizi e al superbonus. L’intervento normativo pone così fine a un dibattito che, negli ultimi anni, ha coinvolto professionisti, imprese e intermediari finanziari in merito alla tassazione dei vantaggi economici conseguiti attraverso l’acquisto di crediti d’imposta a un prezzo inferiore rispetto al loro valore nominale.
  • Anche dopo la sentenza della Consulta e pur nell’ottica della rilevanza diretta nel giudizio tributario della sentenza di assoluzione (quasi alla stregua di una “prova legale” dei fatti costituenti presupposto del tributo accertato), permane un non indifferente ambito valutativo e di riscontro del giudice tributario. Tale conclusione vale anche per quanto attiene la sentenza di condanna. Invero, la Corte Costituzionale avrebbe potuto valorizzare la previsione normativa dell’art. 654 c.p.p. al fine di rafforzare gli effetti della sentenza di assoluzione anche in relazione al tributo (e non solo alle sanzioni). Il “doppio binario”, pur se ampiamente “attenuato", continua ad esistere.
  • La relazione della Commissione ministeriale per l’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, pubblicata l’11 giugno 2026, evidenzia la necessità che le amministrazioni coinvolte implementino le procedure al fine di diminuire il tasso di sgravio e annullamento dei carichi affidati e ricondurlo entro limiti fisiologici. In tale prospettiva, al netto degli interventi normativi, è di fondamentale importanza assicurare la qualità degli atti di accertamento affidati all’agente della riscossione.
  • Con la sentenza resa nella causa C-386/24 la Corte di Giustizia UE ha evidenziato che è ammissibile una normativa nazionale, eventualmente integrata da misure di attuazione, che subordina l’autorizzazione a gestire depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10 000 metri cubi in regime di deposito fiscale all’esistenza di "effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto".
  • Con le conclusioni 11 giugno 2026, rese nella causa C-308/25, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale (nella specie, italiana) ai sensi della quale le controversie in materia di IVA, ad eccezione di quelle relative all’IVA all’importazione, possono essere definite su domanda del soggetto passivo a fronte del pagamento di una determinata percentuale dell’imposta dovuta, la quale varia in funzione del grado di giudizio e dell’esito delle fasi procedurali precedenti, senza che il soggetto passivo sia tenuto a pagare sanzioni o interessi di mora, e senza che l’amministrazione tributaria possa opporsi alla domanda per motivi diversi da quelli formali.